ACCESSO CIVICO
Martedì 22 Luglio 2014 12:32
Vilma Onesti
ACCESSO CIVICO - ART. 5, COMMA 1, DEL D.LGS N. 33/2013 MODIFICATO DAL D.LGS N . 97/2016.-Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs n. 97/2016, sono obbligati a pubblicare sul sito nella sezione "Amministrazione Trasparente" un elenco dettagliato di documenti, informazioni e dati su tutta l'attività istituzionale.In caso di omissioni, chiunque può richiedere la pubblicazione. vedi allegati.
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ISTANZA ACCESSO CIVICO.-
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ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - ART. 5 COMMA 2 D.LGS E SS DEL D.LGS N. 33/2013 MOIFICATO DAL D.LGS N. 97/2016.-
L'accesso civico generalizzato, di cui all'at. 5, comma 2 e ss, del D.Lgs n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs n. 97/2016, è esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubblice amministrazioni, ulteriori, rispetto a quelli ogetto di pubblicazione, ossia per i quali non risulta uno specifico obbligo di pubblicazione. Oggetto dell'accesso possono essere anche le informazioni detenute dalle Pubbliche amministrazioni. Vedi allegati:
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ISTANZA ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO. |
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REGISTRO ACCESSO ATTI. |
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DECRETO DI NOMINA RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA. |
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PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI.- |
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DECRETO DI NOMINA RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA.- |
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